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Struttura Organizzativa

Sono Organi Sociali di conAdoa:

Assumono la qualifica di Enti Associati: gli Enti Partecipanti-fondatori, che sono l’Associazione Diocesana delle Opere Assistenziali di Verona e l’Associazione Diocesana delle Opere Assistenziali di Parma; gli Enti Partecipanti, che sono le Associazioni Diocesane delle Opere Assistenziali successivamente costituitesi secondo il modello statutario deliberato a maggioranza dal consiglio di amministrazione di conAdoa.

Assumono la qualifica di Sostenitori tutte quelle persone fisiche o giuridiche ammesse con decisione presa a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione di conAdoa, anche non direttamente collegati con enti ecclesiastici o istituti religiosi, ma che dimostrino di rispettare i criteri di onorabilità, fattiva collaborazione e coerenza ai principi contenuti nel presente statuto.

L’iscrizione all’elenco degli Enti Partecipanti consente al legale rappresentante o a persona formalmente delegata dallo stesso, di partecipare all’Assemblea Generale con diritto di voto.

L’iscrizione all’elenco dei Sostenitori consente alla persona fisica o al legale rappresentante della persona giuridica sostenitrice di partecipare alle attività associative nella modalità determinata dal consiglio di amministrazione.

Gli Enti Associati e i Sostenitori di conAdoa sostengono, anche in modi e misure differenti, le attività sociali nella misura minima e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea Generale è costituita dai legali rappresentanti degli Enti Associati o da persona da ciascuno di essi delegata, dal direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della salute della Conferenza Episcopale Italiana o suo delegato, dai membri del consiglio di amministrazione e dal segretario generale di conAdoa se nominato, quest’ultimo senza diritto di voto.

I Sostenitori possono essere presenti in Assemblea Generale ed intervenire attraverso un delegato ciascuno, non esercitano alcun diritto di voto.

L’Assemblea Generale è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.

È consentita la partecipazione in Assemblea Generale mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, purché sia possibile la preventiva verifica dell’identità dell’intervenuto, anche con riferimento alla validità del voto espresso da remoto.

L’Assemblea Generale:

  • provvede alla nomina, alla revoca, alla eventuale sospensione e/o alla dichiarazione di decadenza dei componenti degli organi sociali secondo le modalità previste dal presente statuto;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sull’esclusione degli Enti Partecipanti e dei Sostenitori che non siano più in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • delibera sull’individuazione delle attività secondarie e strumentali al conseguimento dei fini istituzionali di conAdoa;
  • delibera a maggioranza degli aventi diritto al voto sullo scioglimento di conAdoa e sulla eventuale devoluzione del patrimonio;
  • delibera su quanto attribuito alla sua competenza dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

L’Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e ogni qualvolta risulti necessario nominare i membri degli organi sociali come determinato dal presente statuto e su impulso del Presidente del Consiglio di Amministrazione o a seguito di richiesta da parte della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o a seguito di richiesta di almeno la metà più uno degli Enti Associati.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, con avviso scritto da inoltrare con ogni mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento avvenuto ed inviato almeno quindici giorni prima della seduta, salvo il caso di urgenza che consente la validità della seduta con un preavviso di almeno quarantotto ore e la presenza della maggioranza dei partecipanti con diritto di voto.

L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l’ora di inizio e l’ordine del giorno in discussione.

Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto.

In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Nei verbali di Assemblea vengono riportate le decisioni assunte dall’Assemblea Generale ed una sintesi dei temi discussi.

Tutti i verbali, sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario Generale, vengono redatti e trascritti su apposito libro dei verbali di Assemblea.

Il Consulente Ecclesiastico ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dell’Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, individuati come segue:

  1. dal Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana o da persona dallo stesso individuata;
  2. uno di comune accordo, dai legali rappresentanti degli Enti Partecipanti-fondatori;
  3. tre eletti a maggioranza dai componenti con diritto di voto dell’Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione ha una durata pari a tre esercizi sociali.  

I Consiglieri possono essere rieletti, ma – consecutivamente - solo per una volta e, pertanto, per un totale consecutivo di due mandati.

I Consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, decadono con l’approvazione del terzo bilancio di esercizio dall’insediamento del consiglio di amministrazione di cui sono membri.

I Consiglieri di Amministrazione, nel caso non ricoprano più il ruolo che ne ha consentito la nomina presso l’Ente di appartenenza, decadono dall’Organo Sociale di conAdoa al termine del mandato in corso dell’Organo stesso.

In caso di vacatio della carica di Consigliere, il soggetto statutariamente competente provvede alla sua sostituzione entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso. Qualora gli organi competenti non provvedessero alla sostituzione del consigliere mancante entro i termini stabiliti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla cooptazione del nuovo consigliere.  

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri, con avviso scritto da inoltrare almeno dieci giorni prima della seduta con ogni mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento avvenuto, salvo il caso di urgenza che consente la validità della seduta con un preavviso di almeno 48 ore e la presenza della maggioranza dei componenti.

L’avviso di convocazione al Consiglio di Amministrazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, l’ora di inizio, il luogo e, in caso di videoconferenza, la piattaforma informatica utilizzata.

È consentita la partecipazione in Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, purché sia possibile la preventiva verifica dell’identità dell’intervenuto. In tal caso il voto espresso è valido anche se espresso da remoto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario Generale con funzioni di verbalizzazione e di supporto tecnico.

Nel verbale di seduta del Consiglio di Amministrazione vengono riportate le decisioni e la sintesi del confronto che ha portato ad assumere le stesse.

Tutti i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale, sono redatti e trascritti su apposito libro dei verbali.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria di conAdoa. In particolare, in via meramente esemplificativa, provvede a:

  1. predisporre il bilancio di esercizio, il bilancio sociale o di missione secondo il metodo “Ethical Social Report ADOA®” e s.m.i.;
  2. predisporre e adottare eventuali regolamenti interni;
  3. deliberare sull’ammissione dei nuovi Enti Partecipanti e dei Sostenitori;
  4. proporre all’Assemblea Generale l’esclusione degli Enti Partecipanti e dei Sostenitori che vìolino in principi del presente statuto;
  5. deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti e sulla destinazione degli stessi al conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ovvero sulla destinazione delle somme ricavate nel rispetto del presente Statuto;
  6. deliberare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui la stipula di contratti e/o convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, anche di natura ecclesiastica, per il conseguimento degli scopi statutari;
  7. amministrare e gestire i beni di proprietà di conAdoa o comunque utilizzati a titolo di comodato o ad altro titolo;
  8. istituire e/o sopprimere uffici secondari e/o unità operative locali;
  9. nominare il Segretario Generale, su proposta del Presidente, determinando natura dell’incarico ed eventuale compenso;
  10. eleggere, tra i propri membri, il Presidente di conAdoa;
  11. formulare proposte di modifica dello statuto da sottoporre all’Assemblea Generale per l’approvazione;
  12. istituire tavoli tecnici con compiti istruttori, consultivi e di approfondimento, nominandone i membri ed i loro coordinatori;
  13. conferire speciali incarichi a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
  14. assumere dipendenti nei limiti delle disponibilità economiche di bilancio, incaricare collaboratori e professionisti di fiducia tra persone di provata competenza che conoscano, condividano e rispettino i principi contenuti nello statuto e nei regolamenti attuativi;
  15. svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Il Presidente viene eletto dai membri del Consiglio di Amministrazione, tra essi, nella seduta di insediamento.

Il Presidente provvede al compimento di tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e ha la legale rappresentanza dell’Ente in qualsiasi atto negoziale di fronte ai terzi ed in giudizio, avanti tutte le autorità amministrative e/o giurisdizionali.

Il Presidente, nei casi di vacatio, assicura l’amministrazione ordinaria dell’Ente per il tempo necessario a garantirne la continuità.

Il Presidente nomina un vicepresidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, assumendone ad interim il ruolo.

Il Presidente decade dalla propria carica in caso di voto unanime di tutti gli altri consiglieri.

Il Presidente esercita i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento dell’Ente e può anche istituire commissioni per lo studio e l’approfondimento di questioni specifiche.

Il Presidente può delegare al Segretario Generale e/o ai membri del Consiglio di Amministrazione singoli compiti nei limiti previsti dal presente statuto, anche in ordine alla cura delle relazioni con Enti, Istituzioni e persone giuridiche pubbliche o private.

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale viene scelto tra persone con comprovate competenze giuridiche, economico-manageriali e/o di progettazione sociale, sviluppate anche avendo ricoperto o ricoprendo il ruolo di consigliere nell’organo decisionale o segretario tesoriere o segretario generale di un’ADOA locale.

Il Segretario Generale cura il funzionamento della struttura organizzativa ed amministrativa di conAdoa e coordina l’attività di eventuali commissioni e/o tavoli tecnici. Egli, tra l’altro:

  • propone, promuove o organizza attività o iniziative in accordo con i principi contenuti nel presente statuto;
  • supporta il Presidente nell’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Il Consulente Ecclesiastico è nominato dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana scegliendo tra una terna di nominativi proposta dal direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della CEI, rimane in carica per un periodo di cinque anni e può essere rinominato per un totale massimo di due mandati consecutivi.

Il Consulente Ecclesiastico partecipa, senza diritto di voto, all’Assemblea Generale e può partecipare al Consiglio di Amministrazione su invito del Presidente

L’Organo di controllo può essere costituito da un minimo di uno ad un massimo di tre membri, secondo quanto deciso dall’Assemblea Generale di conAdoa.

L’Organo di controllo è composto da soggetti che siano in possesso di adeguate competenze e, se obbligatorio per legge, che siano iscritte negli appositi registri.

In caso di organo monocratico, lo stesso viene scelto di comune accordo dai legali rappresentanti degli Enti Partecipanti-fondatori.

In caso di organo collegiale, lo stesso si compone di tre membri che eleggeranno tra loro il Presidente del Collegio, individuati come di seguito:

- un componente nominato a maggioranza dall’Assemblea Generale;

- un componente nominato di comune accordo dai legali rappresentanti degli Enti Partecipanti-fondatori;

- un componente nominato dal Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana.

L’Organo di controllo, dura in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina. I membri dell’Organo di controllo possono essere rinominati. I membri dell’Organo di controllo possono essere rinominati consecutivamente per un totale massimo di due mandati.

L’Organo di controllo può partecipare alle riunioni dell’Assemblea Generale, senza diritto di voto.

L’Organo di controllo può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione su invito del presidente.

In caso di nomina dell’Organo di revisione, vale quanto determinato dal presente articolo per l’organo di controllo.